Art. 12 - Cessazione dalla Carica degli Assessori. Statuto Comunale di Montalto Dora (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaltesi
Statuto Comune di Montalto Dora
Capo II - Organi
Art. 12 - Cessazione dalla Carica degli Assessori
1. Gli assessori cessano dalla carica per: a) morte; b) dimissioni; c) revoca; d) decadenza.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale procede alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni medesime.
4. La revoca di uno o più assessori può essere disposta in ogni momento dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio.
5. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non partecipino ingiustificatamente a tre sedute consecutive della Giunta. Della sostituzione dei singoli assessori deceduti, dimissionari, decaduti o cessati dalla carica per altra causa, il Sindaco da comunicazione al Consiglio nella prima seduta.