Comuni Italiani Art. 17 - Commissioni Speciali. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 17 - Commissioni Speciali
1. Il Consiglio comunale può istituire, al proprio interno, Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

2. Il Consiglio comunale può istituire, al proprio interno, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

3. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Le Commissioni speciali, insediate dal Presidente del Consiglio, provvedono alla nomina, al loro interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

6. Le procedure, le forme e i metodi, per la costituzione delle suddette Commissioni, sono disciplinate dal Regolamento, in applicazione, e in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo precedente.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Composizione, Nomina e Funzionamento
Art. 16 - Commissioni Consultive
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