| 1. Un numero di elettori residenti, non inferiore a 200 degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. 2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nella precedente legislatura. 3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: a) Statuto comunale; b) Regolamenti comunali; c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici; d) Ordine e sicurezza pubblici; e) Bilancio di previsione e relative variazioni, Bilancio consuntivo. 4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. 5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui ai precedenti commi 2 e 3. 6. Le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento del referendum, la sua validità e la proclamazione del risultato, sono stabiliti nel Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. 7. Non si procede alla proclamazione del risultato se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. 8. Il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con il risultato referendario. |