Art. 32 - Notiziario del Comune. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi
Statuto Comune di Monteu da Po
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Consultazione Capo II - Diritto di Accesso e di Informazione
Art. 32 - Notiziario del Comune
1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti, degli avvisi, dei manifesti all'Albo pretorio, può istituire un Notiziario ufficiale del Comune.
2. Il Notiziario, qualora istituito: a) viene pubblicato a cadenze ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti e agli organismi di partecipazione; b) contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio; c) contiene, altresì, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti, dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli Organi, dagli Uffici, dalle Aziende e dagli altri Enti comunali, in particolare: - dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati; - delle consulenze e degli incarichi professionali; - delle gare d'appalto; - dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori; - delle altre informazioni inerenti l'attività amministrativa.