Comuni Italiani Art. 32 - Notiziario del Comune. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Consultazione
Capo II - Diritto di Accesso e di Informazione
Art. 32 - Notiziario del Comune
1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti, degli avvisi, dei manifesti all'Albo pretorio, può istituire un Notiziario ufficiale del Comune.

2. Il Notiziario, qualora istituito:
a) viene pubblicato a cadenze ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti e agli organismi di partecipazione;
b) contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio;
c) contiene, altresì, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti, dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli Organi, dagli Uffici, dalle Aziende e dagli altri Enti comunali, in particolare:
- dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati;
- delle consulenze e degli incarichi professionali;
- delle gare d'appalto;
- dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori;
- delle altre informazioni inerenti l'attività amministrativa.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Diritto di Intervento nei Procedimenti
Art. 31 - Ufficio dei Diritti dei Cittadini
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