Comuni Italiani Art. 40 - Elezione. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Consultazione
Capo IV - Difensore Civico
Art. 40 - Elezione
1. Scaduto il termine fissato per la presentazione della candidatura, la Giunta esamina le domande e, scartate quelle inammissibili, compila un ruolo degli aventi titolo con i relativi requisiti di professionalità, per il successivo inoltro al Consiglio comunale.

2. L'elezione del Difensore civico è disposta dal Consiglio comunale, con il voto - per schede segrete - della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 41 - Attribuzioni e Poteri
Art. 39 - Requisiti
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