Art. 40 - Elezione. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi
Statuto Comune di Monteu da Po
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Consultazione Capo IV - Difensore Civico
Art. 40 - Elezione
1. Scaduto il termine fissato per la presentazione della candidatura, la Giunta esamina le domande e, scartate quelle inammissibili, compila un ruolo degli aventi titolo con i relativi requisiti di professionalità, per il successivo inoltro al Consiglio comunale.
2. L'elezione del Difensore civico è disposta dal Consiglio comunale, con il voto - per schede segrete - della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.