| 1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo. 2. La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo ha nominato e può essere revocato nelle ipotesi previste dalla legge. 3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale. 4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 5. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività 6. Il Segretario è responsabile del personale e svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco. 7. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge. |