Art. 60 - Convenzioni. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi
Statuto Comune di Monteu da Po
Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Capo IV - Funzioni e Servizi in Forma Associata
Art. 60 - Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.