Art. 12 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Nomaglio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini nomagliesi
Statuto Comune di Nomaglio
Titolo II - Organi Elettivi Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 12 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e temporanee.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le modalità di costituzione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri titolari di delega ogniqualvolta questi lo richiedano.