Art. 29 - Revisore dei Conto. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi
Statuto Comune di Pinasca
Parte 1 Titolo IV - Controllo
Art. 29 - Revisore dei Conto
1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Sono disciplinate con il regolamento le modalità di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme dei codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.