Art. 34 - Convenzioni. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi
Statuto Comune di Pinasca
Parte 2 Titolo I - Forme Associative e di Cooperazione Intersoggettiva
Art. 34 - Convenzioni
1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana o con la Provincia.
2. La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.
3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzie.