Art. 37 - Associazione Turistica Pro Loco. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi
Statuto Comune di Pinasca
Parte 2 Titolo II - Partecipazione Popolare
Art. 37 - Associazione Turistica Pro Loco
1. Il Comune riconosce nell'associazione turistica Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica culturale che si estrinseca essenzialmente in: a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia dei patrimonio storico, culturale, folcloristico ed ambientale della località; b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali dei soggiorno; c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali dei turismo; d) assistenza ed informazione turistica; f) attività ricreative in genere.
2. Il Comune, per favorire la promozione dell'attività della Pro Loco, concede alla detta associazione un contributo finanziario annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione e da erogare in un'unica soluzione o anche in più rate durante l'anno sulla base di un programma delle attività previste nell'anno e dei relativo preventivo di spesa presentati dalla Pro Loco.
3. La Pro Loco sarà ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento e dai benefici anzidetti qualora non dovesse essere in regola con l'iscrizione presso l'albo regionale o provinciale delle Pro Loco e presso l'organizzazione rappresentativa delle Pro Loco italiane.