Art. 42 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi
Statuto Comune di Pinasca
Parte 2 Titolo II - Partecipazione Popolare
Art. 42 - Diritto di Accesso
1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti amministrativi ed ai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.