Art. 9 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Pinasca (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini pinaschesi
Statuto Comune di Pinasca
Parte 1 Titolo I - Disposizioni Generale
Art. 9 - Commissioni Consiliari
1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni, sono disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento;
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Il funzionario, la composizione ed i poteri delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento. [deliberazione del C.C. n. 15 del 30.03.1994 all'oggetto: "Adeguamento dello Statuto del Comune di Pinasca alle disposizioni della legge 25.03.1993, n. 81"]