Comuni Italiani Art. 28 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo II - Organi Burocratici ed Uffici
Capo II - Uffici
Art. 28 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
1. Il Comune disciplina, con l'apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attributi.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Incarichi Esterni
Art. 27 - Principi e Criteri Fondamentali di Gestione
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Porte
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Porte

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2025 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Pragelato Comune di Pont-Canavese Lista