| 1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontą che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. 2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attivitą amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono gią state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. 3. Soggetti promotori del referendum possono essere : a) il 20% del corpo elettorale; b) il Consiglio comunale, a maggioranza di due terzi di consiglieri in carica. 4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilitą, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalitą organizzative delle consultazione. |