Comuni Italiani Art. 49 - Referendum. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi

Statuto Comune di Porte

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Referendum - Diritti di Accesso
Art. 49 - Referendum
1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontą che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attivitą amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono gią state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere :
a) il 20% del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale, a maggioranza di due terzi di consiglieri in carica.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilitą, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalitą organizzative delle consultazione.

 
Altri Articoli:
Art. 50 - Effetti del Referendum
Art. 48 - Partecipazioni alle Commissioni
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