Art. 53 - Istituzione del Difensore Civico. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi
Statuto Comune di Porte
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo IV - Difensore Civico
Art. 53 - Istituzione del Difensore Civico
1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana o con i Comuni vincitori, l'opportunità dell'istituto del difensore civico, che assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni interessati.