Art. 22 - Composizione. Statuto Comunale di Quassolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini quassolesi
Statuto Comune di Quassolo
Titolo II - Ordinamento Strutturale Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 22 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 2 o un massimo di 4 assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. La scelta del numero di assessori tra il minimo e il massimo previsto è operata dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.