Art. 18 - Attribuzioni di Organizzazione. Statuto Comunale di Strambinello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini strambinellesi
Statuto Comune di Strambinello
Titolo II° - Ordinamento Strutturale
Art. 18 - Attribuzioni di Organizzazione
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione: a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi; c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede; d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consigliare.