Art. 7 - Deliberazioni degli Organi Collegiali. Statuto Comunale di Strambinello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini strambinellesi
Statuto Comune di Strambinello
Titolo II° - Ordinamento Strutturale
Art. 7 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, con votazioni palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una valutazione discrezionale delle qualità soggettive di una persona o dell'azione da questa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo la modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.
4. I verbali delle sedute di Consiglio e Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.