Titolo I - Principi Generali
| | Articolo 5 - Toponomastica
| | 1. La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della cittā č deliberata dalla Giunta Comunale, previo parere conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio. La Commissione Comunale per la Toponomastica coincide con la Conferenza dei Capigruppo integrata con le modalitā stabilite dal regolamento. |
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