| 1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, quando il Sindaco non abbia provveduto a nominare il Direttore Generale. 3. Il Segretario, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. 4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. 5. La legge disciplina le modalità di nomina e di revoca del Segretario Generale. 6. Il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. |