Art. 41 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi
Statuto Comune di Valperga
Parte II - L'Ordinamento Istituzionale del Comune Capo III - La Giunta Comunale Sezione I - Composizione - Nomina - Cessazione
Art. 41 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.