Art. 58 - Petizioni. Statuto Comunale di Valperga (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini valperghesi
Statuto Comune di Valperga
Parte III - Partecipazione Popolare Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 58 - Petizioni
1. I cittadini residenti, che abbiano compiuto il 16° anno di età e coloro che hanno la sede abituale di lavoro nel territorio comunale, in numero pari ad almeno il 5% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte agli organi del Comune, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.
2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso, entro 60 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.