Art. 2 - Della Persona Umana. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini
Statuto Comune di Alessandria
Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 2 - Della Persona Umana
1. La Comunità alessandrina pone a fondamento delle sue diverse forme di organizzazione la centralità della persona umana. Favorisce il libero e fecondo sviluppo personale, familiare, civile dei suoi membri. Ogni cittadino è tenuto a garantire il proprio responsabile contributo allo sviluppo della Comunità.