Art. 32 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini
Statuto Comune di Alessandria
Titolo IV - Organi del Comune Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 32 - Commissioni Consiliari Permanenti
1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni Consiliari permanenti, elette nel suo seno mantenendo costante il rapporto tra maggioranza e minoranza. Ne fanno parte anche i Capigruppo senza diritto di voto. Ai lavori delle Commissioni possono altresì assistere con solo diritto di parola anche i Consiglieri che non ne fanno parte.
2. Alle Commissioni Consiliari permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, tutte le proposte di competenza del Consiglio.
3. Le Commissioni possono consultare le Rappresentanze della società civile, di Enti, Associazioni ed esperti per acquisirne apporti. Possono altresì consultare i Rappresentanti delle Aziende, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti per verificare la congruenza dell'attività degli stessi con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina funzioni e poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione.