Art. 35 - Composizione. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini
Statuto Comune di Alessandria
Titolo IV - Organi del Comune Capo II - Giunta Comunale
Art. 35 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattordici (14) Assessori da lui nominati, nel rispetto del principio della pari opportunità.
2. Gli Assessori devono possedere il requisito di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dal Consiglio Comunale in occasione della comunicazione della nomina.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola per le materie a loro delegate.
4. In caso di revoca il Sindaco ne dà motivata comunicazione alla prima seduta successiva del Consiglio Comunale unitamente alla nomina del surrogante.