Art. 42 - Segretario Generale. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini
Statuto Comune di Alessandria
Titolo V - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 42 - Segretario Generale
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformitā dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Segretario, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attivitā, garantendo la sfera di autonomia gestionale. Il Segretario esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Segretario Generale si avvale di un Ufficio da lui diretto, che č organizzato nelle forme previste dal Regolamento.