Art. 45 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini
Statuto Comune di Alessandria
Titolo VI - Servizi Pubblici Locali Capo I - Principi Generali
Art. 45 - Servizi Pubblici Locali
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei Servizi Pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della Comunità locale, nelle forme previste dalla legge.
2. L'istituzione e le modalità di gestione dei Servizi Pubblici sono deliberati dal Consiglio Comunale.
3. Nella gestione dei Servizi Pubblici locali deve essere comunque assicurata la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori e di quelle di Volontariato, nonché delle Circoscrizioni, al fine di garantire la trasparenza nello svolgimento del servizio ed un adeguato controllo di qualità.