Art. 13 - Istanze e Petizioni. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini
Statuto Comune di La Spezia
Capo II - Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 13 - Istanze e Petizioni
1. I residenti singoli o gruppi, i comitati e le associazioni e comunque coloro che ne hanno interesse possono rivolgere ai competenti organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze: a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti; b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 200 presentatori.
2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta sono indirizzate per il tramite del Sindaco all'organo competente. Le modalità di presentazione delle istanze e delle petizioni ed il termine di conclusione del relativo procedimento sono disciplinate dal Regolamento.
3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del Sindaco o della Giunta comunale, entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del Consiglio comunale o di un Consiglio di circoscrizione.