Art. 21 - Riconoscimento delle Associazioni. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini
Statuto Comune di La Spezia
Capo II - Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 21 - Riconoscimento delle Associazioni
1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative come espressione della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della cittą per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunitą locale; ne favorisce l'attivitą, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto.
2. E' istituito il registro delle associazioni. La Giunta comunale tiene e regolamenta il registro stesso, giusta le norme stabilite dal presente Statuto.
3. Il Regolamento individua i requisiti minimi di carattere formale e di rappresentativitą, i criteri e le modalitą attraverso i quali associazioni ed organizzazioni del volontariato acquistano titolo per: a) accedere a strutture e servizi del Comune; b) essere consultate, nella forma indicata nell'apposito Regolamento, ogni volta che il Consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza; c) partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato per i settori di competenza.
4. Sulle bozze di regolamenti inerenti agli istituti di partecipazione e tutela, il Comune effettua una preventiva consultazione con le associazioni.