Art. 32 - Condizione Giuridica degli Amministratori Locali. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini
Statuto Comune di La Spezia
Capo IV - Organi del Comune
Art. 32 - Condizione Giuridica degli Amministratori Locali
1. La condizione giuridica degli amministratori locali è disciplinata dalla legge.
2. In attuazione della legge il comportamento degli amministratori indicati nel precedente comma, è improntato all'imparzialità ed alla buona amministrazione, secondo i criteri di responsabilità, di pubblicità e di trasparenza ed è esclusivamente finalizzato alla rappresentanza dell'intera comunità locale, alla cura dei suoi interessi ed alla promozione del suo sviluppo.
3. E' vietato ogni metodo non compatibile con quanto esposto ai precedenti commi ed, in particolare, ogni comportamento finalizzato ad interventi diretti ad incidere esclusivamente sulla personalità, integrità ed onorabilità dell'avversario politico amministrativo.
4. Spetta altresì ad ogni consigliere e ad ogni gruppo l'esercizio dell'azione popolare.