Art. 51 - Cessazione Sostituzione degli Assessori. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini
Statuto Comune di La Spezia
Capo IV - Organi del Comune
Art. 51 - Cessazione Sostituzione degli Assessori
1. Gli Assessori cessano dalla carica per decesso, dimissioni, revoca o decadenza; in ogni caso il Sindaco provvede alla eventuale sostituzione nel più breve tempo possibile secondo quanto stabilito dallo Statuto.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione al Segretario generale.
3. Il provvedimento di revoca degli assessori è di competenza del Sindaco e deve contenere l'indicazione delle motivazioni.
4. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Della sostituzione e della revoca degli assessori è data comunicazione nella prima seduta consiliare.