Art. 61 - Notizie di Reato. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini
Statuto Comune di La Spezia
Capo V - Organizzazione del Comune - Principi Generali
Art. 61 - Notizie di Reato
1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Segretario generale, il Direttore generale, se nominato, i Dirigenti comunali che, direttamente o indirettamente nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano, notizia di fatti che costituiscano reato debbono adempiere ai loro doveri di pubblici ufficiali informando immediatamente l'Autorità giudiziaria e contestualmente al Sindaco, per l'esercizio dei poteri attribuiti all'autorità amministrativa.
2. Le notizie assunte dal personale comunale nell'esercizio delle funzioni amministrative, di un fatto che costituisca notizia di reato debbono essere utilizzate per il sollecito adempimento dei doveri che competono ai funzionari in materia amministrativa, con le cautele di riservatezza atte a non pregiudicare l'esercizio dell'azione penale ed il diritto alla riservatezza.