Art. 68 - Azienda Speciale. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini
Statuto Comune di La Spezia
Capo VI - I Servizi Pubblici
Art. 68 - Azienda Speciale
1. Le Aziende speciali hanno autonomia imprenditoriale nell'ambito delle competenze fissate dallo Statuto comunale e degli indirizzi dati dal Consiglio comunale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio comunale e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle Aziende
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dall'art. 41 fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private e per uffici o incarichi ricoperti. Essi possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.