Art. 14 - Esercizio della Potestà Regolamentare. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 14 - Esercizio della Potestà Regolamentare
1. Il Consiglio comunale adotta, nell'esercizio della potestà regolamentare e nel rispetto del presente statuto e dei principi fissati dalla legge, regolamenti predisposti dalla Giunta o dalle competenti commissioni, fatto salvo il caso previsto dall'art. 33, comma 2, lett. h, del presente statuto.
2. I regolamenti adottati dal consiglio e dalla giunta, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000, sono pubblicati all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
3. Copia dei regolamenti comunali in materia di Polizia Municipale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano diventati esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.