Art. 21 - Doveri di Astensione dei Consiglieri. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 21 - Doveri di Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti le liti e contabilità loro proprie verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure: a) dal ricoprire incarichi e dall'assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune, salvo quanto previsto dalle norme in materia di incompatibilità e di ineleggibilità; b) dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti e somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.