Art. 50 - Funzioni Statuali. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e del Personale Capo I - Organizzazione degli Uffici e del Lavoro
Art. 50 - Funzioni Statuali
1. Il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le ulteriori funzioni statuali affidate al Sindaco quale Ufficiale di Governo, attinenti in particolare alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico nonché all'esecuzione di provvedimenti contingibili ed urgenti, sono svolte col supporto di una adeguata organizzazione dell'Ente.
2. Le funzioni statuali di polizia, affidate agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, sono svolte unitariamente attraverso un Corpo, ordinato secondo la legge 7 marzo 1986, n. 65 e le norme regionali in materia.
3. L'apposito regolamento determina i requisiti, i doveri e le norme di comportamento del personale in funzione del servizio.