Art. 64 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo VI - Forme Associativee di Cooperazione fra gli Enti Capo II - Accordi di Programma
Art. 64 - Accordi di Programma
1. Il Comune può promuovere la conclusione di accordi di programma, ovvero aderire ad accordi di programma da altri promossi, ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. n. 267/2000.
2. Il consenso dell'amministrazione, se riguarda materia affidata alla competenza degli organi: a) di governo è prestato dal Sindaco, ma l'accordo, se comporta variazioni di bilancio o degli strumenti urbanistici in vigore o adottati, deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di nullità; b) di gestione, è prestato dall'organo di gestione competente, individuato secondo i criteri previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; c) di governo e di gestione è prestato congiuntamente dal sindaco e dall'organo o dagli organi di gestione competenti, fermo restando che, se comporta variazioni di bilancio o degli strumenti urbanistici in vigore o adottati, deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di nullità.