Art. 68 - Le Risorse per gli Investimenti. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo VII - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità Capo II - L'Autonomia Finanziaria
Art. 68 - Le Risorse per gli Investimenti
1. Nel rispetto delle reciproche competenze, gli organi del Comune attivano tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di acclarata impossibilità di accedere a forme di credito pubblico meno onerose.