Art. 74 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi
Statuto Comune di Sondrio
Titolo VII - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità Capo VII - Tesoreria e Concessionario della Riscossione
Art. 74 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate
1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad istituti di credito, singoli o associati, che dispongano di una sede operativa nel territorio del Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha una durata minima quinquennale e massima decennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Il Comune: a) per la riscossione delle entrate tributarie provvede a mezzo del concessionario della riscossione; b) per le entrate patrimoniali ed assimilate il competente organo di gestione decide, secondo l'interesse dell'Ente e sulla base degli obiettivi assegnati, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.