Art. 27 - Segretario Generale. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi
Statuto Comune di Bergamo
Titolo III - Principi Organizzativi
Art. 27 - Segretario Generale
1. Il segretario generale svolge i compiti di collaborazione che gli sono assegnati dalla legge, assicurando assistenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune. In particolare, partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'esclusivo interesse del Comune; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del segretario generale sotto il profilo di legittimità. Tale parere è inserito nella deliberazione.