Art. 43 - Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi
Statuto Comune di Bergamo
Titolo V - Attività Amministrativa Capo I - Servizi Sezione II - Le Aziende Speciali
Art. 43 - Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali
1. Il sindaco, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, nomina il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non devono far parte del consiglio comunale ma devono possedere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, nonché avere una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.