Art. 48 - Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi
Statuto Comune di Bergamo
Titolo V - Attività Amministrativa Capo I - Servizi Sezione III - Le Istituzioni
Art. 48 - Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni
1. Il sindaco, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, nomina il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono far parte del consiglio comunale ma devono possedere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.