Art. 54 - Convenzioni. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi
Statuto Comune di Bergamo
Titolo V - Attività Amministrativa Capo II - Forme Associative e di Cooperazione - Accordi di Programma
Art. 54 - Convenzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipulare con altri enti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, ivi comprese le conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere uffici comuni per l'esercizio di funzioni pubbliche in sostituzione degli enti partecipanti.