Art. 56 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi
Statuto Comune di Bergamo
Titolo V - Attivitā Amministrativa Capo II - Forme Associative e di Cooperazione - Accordi di Programma
Art. 56 - Accordi di Programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalitā, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Il sindaco agisce sulla base di un ordine del giorno del consiglio che deve contenere gli indirizzi di massima per la partecipazione del sindaco o di suoi delegati al procedimento ai fini dell'approvazione dell'accordo di programma.
3. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, č approvato con atto formale del sindaco.
5. L'ordine del giorno di cui al secondo comma č necessario anche nel caso di accordi di programma promossi da altri enti.