Art. 18 - Sfiducia, Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco. Statuto Comunale di Cremona (Provincia di Cremona - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini cremonesi
Statuto Comune di Cremona
Titolo II - Organizzazione di Governo Capo III - Il Sindaco e la Giunta
Art. 18 - Sfiducia, Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del consiglio, di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.
2. Le dimissioni del sindaco divengono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.