Art. 28 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Cremona (Provincia di Cremona - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini cremonesi
Statuto Comune di Cremona
Titolo III - Istituti di Partecipazione Capo V - Il Difensore Civico Comunale
Art. 28 - Difensore Civico
1. L'imparzialità, la correttezza ed, in genere, il buon andamento dell'azione comunale è garantita dal proprio difensore civico.
2. Il difensore civico è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di incompatibilità e di eleggibilità.
3. Il difensore civico dura in carica per un periodo pari a quello stabilito dalla legge per il mandato degli organi comunali elettivi e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può essere revocato, prima della scadenza del mandato, con la medesima maggioranza richiesta per eleggerlo, in ragione di gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per comprovata inefficienza e decade di diritto se sorge nei suoi confronti una delle suddette condizioni di ineleggibilità od incompatibilità.
4. Il difensore civico deve potersi avvalere del personale e dei mezzi occorrenti al più efficace svolgimento delle proprie funzioni.