Art. 21 Quater. Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani
Statuto Comune di Mantova
Titolo II Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 21 Quater
1. Il Presidente dura in carica cinque anni.
2. Può essere revocato per gravi motivi con mozione, sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. La votazione per decadenza avviene con i criteri di nomina previsti dall'art. 20- comma 5.
3. In caso di dimissioni o di revoca del Presidente, decade l'intero Ufficio di Presidenza.
4. Il Sindaco deve procedere alla convocazione del Consiglio, con all'ordine del giorno la sola nomina del Presidente, entro 20 (venti) giorni dalla ricevuta comunicazione delle dimissioni o dell'avvenuta revoca.
5. Il Consiglio Comunale, presieduto dal Consigliere Anziano, procede alla nuova elezione, che avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 del presente statuto.