Art. 33 . Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani
Statuto Comune di Mantova
Titolo II Capo IV - La Giunta Comunale Sezione I: Elezione - Durata in Carica - Revoca
Art. 33
1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. I due quinti dei Consiglieri Comunali possono presentare al Presidente del Consiglio Comunale una mozione di sfiducia nei confronti dell'operato del Sindaco e della Giunta.
3. Tale mozione deve essere motivata e dovrà essere messa in discussione non prima di 10 (dieci) e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
4. Tale mozione, votata per appello nominale, qualora ottenga il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale determina lo scioglimento del Consiglio stesso e la nomina di un commissario ai sensi di legge.