Art. 104 - Bilancio e Programmazione Finanziaria. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VIII - Revisione Economico-Finanziaria, Patrimonio, Contratti, Bilancio e Contabilitā Capo III - Gestione Finanziaria, Bilancio e Conto Consuntivo
Art. 104 - Bilancio e Programmazione Finanziaria
1. Il bilancio č lo strumento fondamentale con il quale si concretizzano gli indirizzi programmatici della Giunta e del Consiglio e costituisce la condizione di legittimitā indispensabile per ogni impegno di spesa. Esso deve rispettare i principi dell'universalitā, dell'integritā e del pareggio economico e finanziario e deve essere accompagnato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in conformitā alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti di esecuzione emanati, nell'ambito della sua competenza esclusiva, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
3. La Giunta comunale č tenuta a presentare al Consiglio il progetto di bilancio e gli allegati prescritti almeno 30 giorni prima del termine assegnato dalla Legge per la sua approvazione e comunque non oltre 20 giorni prima della discussione. Le Commissioni consiliari consultive, la Commissione bilancio e la Conferenza dei Capigruppo devono essere tempestivamente convocate per l'esame delle proposte di bilancio che rientrano nell'ambito delle rispettive competenze.